Consulenze

SPOT LIGHT:

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, i coniugi (con l’assistenza di un avvocato per parte) possono utilizzare la c.d negoziazione assistita per ottenere:
• la separazione personale;
• la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
• la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
• senza necessità di recarsi in Tribunale.
L’accordo raggiunto dalle parti viene sottoscritto presso lo studio degli Avvocati ai quali spetterà il compito di portarlo in Tribunale per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.
Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, sarà compito degli Avvocati trasmettere l’accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato, per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Il vantaggio della negoziazione assistita è la rapidità con la quale si può ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, perchè -non appena raggiunto l'accordo- i coniugi lo sottoscrivono alla presenza degli Avvocati senza dover attendere la fissazione dell'udienza.

CONTROVERSIE CONTRO EQUITALIA E AGENZIA DELLE ENTRATE:

Lo Studio assiste i propri clienti nella difesa, sia in sede di contraddittorio con gli uffici, che in sede contenziosa, nonché nel procedimento di mediazione obbligatoria nelle controversie fiscali e tributarie contro Equitalia e contro l'Agenzia delle Entrate.
Cartelle esattoriali.
Accertamenti fiscali.
Avvisi di liquidazione.
IVA, IRPEF, Imposta di registro, IRAP, IMU, Nettezza urbana, TASI, INPS.
Pagamento imposte.

Avvocati discutono

DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, TAX CREDIT: 

Lo Studio Paniccia offre la propria competenza in materia di proprietà intellettuale, tutelando i clienti titolari di diritti di autore e ideatori di opere di ingegno. Lo studio si occupa anche di fornire consulenze alle imprese di produzione operanti nell’audiovisivo, avendo già seguito numerosi lungometraggi, sia in ambito nazionale che nelle coproduzioni internazionali.Tra le attività di supporto alle produzioni e agli artisti, lo studio offre consulenza nella pratiche da svolgersi innanzi al MIBACT, nonché in materia contrattualistica, comunicazioni SIAE e TAX CREDIT.

DIRITTO BANCARIO –MUTUI, CONTO CORRENTI, FINANZIAMENTI

Lo studio legale Paniccia e associati fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale nella controversie riguardanti contratti bancari, assicurativi, finanziari. Lo staff legale assicura assistenza anche in sede penale ogniqualvolta si configurino ipotesi di usura nei contratti di mutuo, nei contratti di finanziamento, e di conto corrente, garantendo altresì la idonea tutela risarcitoria e restitutoria in sede civile.

RISARCIMENTO PER DANNO DA VACANZA ROVINATA

Lo studio legale Paniccia e associati fornisce assistenza nel caso in cui disservizi, inadempienze e ritardi trasformino la vacanza in una fonte di stress e disagio.Tale tipologia di danno è lesiva di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea con pronuncia del 12/3/02 e poi dalla Cassazione con diverse sentenze ed oggi espressamente previsto e regolato dal nuovo codice del turismo. In Italia il diritto del turista al risarcimento del danno sussiste ogni qual volta le prestazioni promesse non vengano eseguite correttamente. Tale principio vale sia quando si sceglie di acquistare un pacchetto turistico “tutto compreso” sia quando si opta per una “vacanza fai da te”. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è espressamente prevista dall'art. 47 del Codice del Turismo che così recita: “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.

RISARCIMENTO PER RITARDO O CANCELLAZIONE DEL VOLO

La fattispecie del ritardo aereo è stata recentemente esaminata dalla Corte di Giustizia UE (23 ottobre 2012). La Corte di Giustizia UE ha equiparato la fattispecie di ritardo aereo a quella della cancellazione del volo ed ha riconosciuto ai passeggeri il cui volo arriva a destinazione con tre o più ore di ritardo il diritto al risarcimento da 250 euro a 600 euro in base a quanto stabilito dal regolamento CE 261 del 2004. Può, però, accadere che un viaggiatore in possesso di un regolare biglietto e che si sia presentato all'imbarco entro l'orario stabilito sia ugualmente negata la possibilità di salire a bordo. Il fatto integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, non certo esente da conseguenze. In tali circostanze la Carta dei diritti del passeggero sancisce precisi doveri per la compagnia aerea.
Di seguito il principio giurisprudenziale comunitario: “Gli articoli 5 - 7 del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo aereo, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

RISARCIMENTO PERDITA O DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO

All'arrivo a destinazione, in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero, prima di lasciare l'area di riconsegna bagagli, deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. - Property Irregularity Report) presso l'apposito Ufficio Lost and Found, in relazione al quale, a seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l'avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea.
Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea ed entrata in vigore per la stessa il 28 giugno 2004, “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri o merci (...)”.
Lo studio legale Paniccia assicura, pertanto, assistenza anche in queste ipotesi di inadempimento contrattuale del vettore aereo.

Ci contatti allo 077 5854778 per richiedere una consulenza

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