NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 n.132, conv. in legge n.162/2014, i coniugi (con l’assistenza di un avvocato per parte) possono utilizzare la c.d negoziazione assistita per ottenere:
• la separazione personale;
• la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
• la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
• senza necessità di recarsi in Tribunale.
L’accordo raggiunto dalle parti viene sottoscritto presso lo studio degli Avvocati ai quali spetterà il compito di portarlo in Tribunale per ottenere il nulla osta o l'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica.
Una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, sarà compito degli Avvocati trasmettere l’accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato, per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Il vantaggio della negoziazione assistita è la rapidità con la quale si può ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, perchè -non appena raggiunto l'accordo- i coniugi lo sottoscrivono alla presenza degli Avvocati senza dover attendere la fissazione dell'udienza.